La previsione normativa si articola in una serie di disposizioni così riassumibili.
Si segnala, inoltre, che il comma 105 dell’articolo 1 della legge di bilancio dispone che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy, possono essere stabilite “…ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione di cui ai commi da 101 a 107, ivi incluse le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo nonché di determinazione e adeguamento periodico dei premi anche tenuto conto del principio di mutualità e, sentito l'IVASS, le modalità di coordinamento rispetto ai vigenti atti di regolazione e vigilanza prudenziale in materia assicurativa anche con riferimento ai limiti della capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese o del consorzio di cui al comma 103, e possano essere aggiornati i valori di cui al comma 104” (scoperti e franchigie).
A tale ultimo proposito, l’Associazione ha ufficialmente chiesto di far parte del Gruppo di lavoro tecnico convocato dal Ministro competente, al fine di rappresentare al meglio l’importanza del ruolo dei Broker nel particolare contesto dei rischi derivanti da catastrofi naturali.
- Sono escluse le imprese agricole, per le quali resta fermo l’attuale sistema assicurativo garantito attraverso ISMEA e AGRICAT (cfr. articolo 1, commi 515 e seguenti della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e articolo 1, comma 111, della legge di bilancio in commento).
- L’inadempimento da parte delle Aziende obbligate sarà tenuto in considerazione nel caso di assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere sul bilancio dello Stato (articolo 1, comma 102, della legge di bilancio).
- All’obbligo delle Aziende corrisponde un obbligo a contrarre delle Imprese assicurative. In caso di segnalazione di violazione o elusione dell'obbligo a contrarre, incluso il rinnovo, IVASS provvede a erogare sanzioni amministrative pecuniarie a carico delle imprese di assicurazione, da euro 100.000 a euro 500.000 (articolo 1, commi 106 e 107, della legge di bilancio).
- Le compagnie obbligate potranno offrire tali coperture assumendo l’intero rischio ovvero organizzandosi in forma di coassicurazione o di consorzio. Eventuali consorzi così formati devono essere approvati da IVASS e registrati presso l’Istituto che ne valuta la stabilità (articolo 1, comma 103, della legge di bilancio).
- La norma prevede, inoltre, che eventuali scoperti e franchigie non potranno essere superiori al 15% e che i premi debbano essere proporzionali al rischio (articolo 1, comma 104, della legge di bilancio).
- SACE è autorizzata a riassicurare il rischio fino al 50% con un limite di 5 miliardi di euro per gli anni 2024-2026. La cessione da parte delle Imprese è facoltativa e comunque è prevista una ulteriore garanzia a favore della stessa SACE da parte del Fondo di garanzia presso il MEF (articolo 1, commi 108 e 109, della legge di bilancio).
Si segnala, inoltre, che il comma 105 dell’articolo 1 della legge di bilancio dispone che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy, possono essere stabilite “…ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione di cui ai commi da 101 a 107, ivi incluse le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo nonché di determinazione e adeguamento periodico dei premi anche tenuto conto del principio di mutualità e, sentito l'IVASS, le modalità di coordinamento rispetto ai vigenti atti di regolazione e vigilanza prudenziale in materia assicurativa anche con riferimento ai limiti della capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese o del consorzio di cui al comma 103, e possano essere aggiornati i valori di cui al comma 104” (scoperti e franchigie).
A tale ultimo proposito, l’Associazione ha ufficialmente chiesto di far parte del Gruppo di lavoro tecnico convocato dal Ministro competente, al fine di rappresentare al meglio l’importanza del ruolo dei Broker nel particolare contesto dei rischi derivanti da catastrofi naturali.
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La vostra sicurezza è importante per noi
Concludendo, è importante sottolineare che l'obbligo di copertura è fissato al 31 dicembre 2024. Nei prossimi mesi, le Compagnie assicurative svilupperanno gli schemi operativi pertinenti. Al momento della disponibilità di tali informazioni, provvederemo tempestivamente a fornirle aggiornamenti in merito. Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento o assistenza necessaria.